Distanze-Architetturambiente

Architetturambiente

Confini e distanze


Lo Stillicidio.

  • I proprietari A e B devono raccogliere le acque piovane sul proprio terreno; lo sporto del tetto, munito o meno di gronda non può sporgere oltre il confine.Stillicidio01
  • Se le acque sono raccolte nel canale 1-2, cio non impedisce al confinante di richiedere la comunione forzosa, se il fabbricato non rispetta la distanza legale; il fabbricato A può acquisire la servitù per usucapione impedendo così la comunione.
  • Lo sporto oltre il confine, anche se munito di gronda o che genera stillicidio, noncostituisce titolo per l'acquisto per usucapione dell'area sottostante, ma solo una servitù che il confinante può spostare o modificare a qualsiasi fine voglia destinare il suo fondo; non può però convogliare le acque in un canale con pendenza verso il muro delconfinante; può essere costruito un muro in aderenza anche solo per innalzare il terrapieno. 
  • La gronda del tetto non può sporgere oltre la linea di confine.


Le aperture verso il vicino.

Luci e vedute.

  • LUCI quando consentono il passaggio alla luce e aria, ma non consentono di affacciarsi.
    Vedute
  • VEDUTE quando permettono di affacciarsi e vedere di fronte e lateralmente.
NON rientrano tra queste categorie:
  • pareti in vetro opaco (vetrocemento ).
  • serramenti con vetri opachi considerati come pareti e prive di caratteristiche per l'apertura (pareti vetrate).

Distanze nelle costruzioni.

Dispositivo dell'art. 873 Codice civile.

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore .

Dispositivo dell'art. 874 Codice civile.

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione  per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare   la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

Dispositivo dell'art. 875 Codice civile.

Quando il muro si trova ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro [885, 903] soltanto allo scopo di fabbricare  contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine. Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare  preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà  entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.


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