Generalità.
Il catasto è l' inventario dei beni immobili esistenti nel territorio nazionale e ha finalità fiscali. E' suddiviso in due sezioni:
terreni e
fabbricati. Gli scopi fiscali consistono essenzialmente nel calcolo e nell'attribuzione della rendita imponibile. Il catasto fa parte di una struttura amministrativa a livello nazionale detta
Agenzia delle entrate che nasce dalla riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria a seguito del
Decreto legislativo n° 300 del 1999 - pdf. Ha un proprio
statuto e appositi regolamenti che regolano l'amministrazione e la contabilità.
Gli organi dell'Agenzia sono costituiti dal Direttore, dal Comitato di gestione, dal Collegio dei Revisori dei conti.

Il catasto terreni.
Questa sezione del catasto ha per oggetto "la particella" cioè una "porzione continua di terreno, situata nel medesimo Comune, appartenente al medesimo possessore e alla medesima qualità e classe" . Le particelle sono rappresentate in fogli di mappa e contrassegnate da un numero. Ad ogni particella viene attribuita la qualità e la classe che le competono e calcolate le rispettive rendite da applicare.
Il catasto fabbricati.
Il catasto dei fabbricati è costituito da particelle edilizi e unità immobiliari. La particella edilizia comprende l'area coperta dal fabbricato e dalle sue eventuali attinenze scoperte. Non sono considerati unità immobiliari:
- i fabbricati di superficie inferiore a gli 8m2
- le serre per la coltivazione sul suolo naturale
- le vasche di accumulo dell'acqua per fini agricoli o alllevamenti ittici

- i fabbricati privi di copertura
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie
- manufatti precari non stabilmente inisi al suolo
Le variazioni catastali (catasto fabbricati; la procedura DOCFA)
La procedura DOCFA, documento catasto fabbricati, consente di;
- dichiarare fabbricati urbani di nuova costruzione (accatastamnto)
- denunciare variazioni (fusioni, demolizioni, cambio di destinazione d'uso)
- denunciare unità afferenti ad enti urbani